• Conti correnti /libretti /investimenti, devono essere intestati in via esclusiva al beneficiario: qualsiasi delega o procura (anche notarile) non sono più̀ valide e devono essere
annullate.
• In caso di cointestazione l’a.d.s. deve chiudere il conto corrente e aprirne uno nuovo intestato in forma esclusiva al beneficiario. Su questo nuovo rapporto andrà̀ trasferito quanto di
pertinenza del tutelato e le eventuali entrate.
• Tutte le operazioni che esulano dall’ordinaria amministrazione, devono essere preventivamente autorizzate dal Giudice Tutelare che deve accertare la rispondenza dell’atto agli interessi
del tutelato. L’a.d.s. deve quindi presentare in Tribunale una richiesta specifica a mezzo istanza allegando la documentazione relativa (preventivi di spesa, proposte investimenti,
richieste mediche, ecc.). Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati.
• L’amministrazione di sostegno ha in primo luogo una finalità̀ conservativa del patrimonio, per questo il Giudice non autorizza progetti speculativi o operazioni che possano in qualche
modo mettere a rischio il patrimonio del beneficiario. L’a.d.s. può̀ quindi proporre al Giudice forme d’investimento a basso rischio o moderato (titoli di Stato, buoni fruttiferi postali,
in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati, acquisto di immobili posti in Italia).
• Sono considerati atti di straordinaria amministrazione, tutti quelli che comportano una modificazione significativa del patrimonio del beneficiario. In particolare, il codice civile
prevede che necessitano sicuramente di autorizzazione del Giudice Tutelare i seguenti atti:
1) La vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
2) La costituzione di pegni o ipoteche;
3) Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
4) La stipula di compromessi e transazioni o l’accettazione di concordati;
5) L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso dell’interdetto, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
6) La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il
mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
7) L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
8) I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
9) L’instaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a
riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.
• Nel caso specifico dell’autorizzazione alla vendita di beni immobili all’istanza deve essere allegata una perizia asseverata comprovante il valore dell’immobile mentre in caso di beni
mobili registrati sarà necessaria una valutazione peritale per beni diversi. Il Giudice autorizzerà con decreto la vendita e darà disposizioni sul reimpiego delle somme.
• Di prassi sono considerati atti di straordinaria amministrazione anche quelle spese rientranti sì nell’ordinaria amministrazione, ma il cui valore andrebbe ad incidere considerevolmente
sul patrimonio del beneficiario a titolo esemplificativo ristrutturazioni, acquisto di beni particolarmente costosi ecc. Gli acquisti vanno rapportati alle capacità economiche del
beneficiario seguendo come detto il buon senso
• In caso di spese considerevoli e sopravvenute, ma di fondamentale importanza per il beneficiario per cui è richiesto l’intervento immediato dell’amministratore (ad esempio l’acquisto di
una caldaia nuova rottasi all’improvviso) sarà consentito all’a.d.s. provvedere all’acquisto immediato del bene sanando la propria posizione mediante il deposito successivo di apposita
istanza.